Statuti

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1:
Sotto la denominazione “Tisnowboarding Club” è costituita un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
Essa vuole essere apolitica, aconfessionale e senza alcun’scopo di lucro.
Essa è affiliata con i suoi attivi alla Swiss Ski (Federazione svizzera di sci).
Articolo 2:
Lo scopo di tale associazione è di dare la possibilità ai suoi attivi di praticare dello sport, in modo particolare lo snowboard. Essa organizza manifestazioni atte a promuovere la pratica di questa disciplina.
Articolo 3:
Essa risponde dei propri debiti unicamente con il capitale presente e con le tasse annuali dei membri, che non sono tenuti a contribuire ulteriormente.
Il capitale dell’associazione dev’essere depositato in un conto corrente (banca o posta) sotto la denominazione “Tisnowboarding Club”, al quale avranno accesso con doppia firma due membri del comitato.
Articolo 4:
La società si compone di soci attivi, i quali sono chiamati a contribuire con una tassa sociale annuale, stabilita ed approvata dall’assemblea generale dei soci.
Articolo 5:
L’espulsione dall’associazione avviene con motivazione grave tramite il comitato con una maggioranza dei 2/3.
Articolo 6:
La sede dell’associazione è fissata al seguente indirizzo: Tisnowboarding Club, Via San Gottardo 100, 6820 Balerna, Ticino, Svizzera.

 

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 7:
Gli organi della società sono:
- l’assemblea generale dei soci;
- il comitato direttivo;
- i revisori.
Articolo 8:
L’assemblea dei soci è l’organo superiore della società e prende tutte le
decisioni non espressamente riservate per statuto ad altri organi.
Articolo 9:
L’assemblea dei soci è convocata dal comitato almeno una volta all’anno, preferibilmente in autunno, per essere poi pronti ad organizzare le attività
invernali dell’associazione.
Articolo 10:
L’assemblea dei soci ha le seguenti competenze:
- da scarico al comitato della gestione dell’esercizio approvando il rapporto della stagione passata.
- Approva l’ammontare delle quote sociali.
- Nomina annualmente il comitato e il presidente.
- Prende posizione su proposte fatte dal comitato o da altri membri.
- Approva gli statuti ed eventuali modifiche.
- Avvalla lo scioglimento dell’associazione.
Articolo 11:
L’ordine del giorno dell’assemblea dei soci dovrà comprendere:
- la nomina del presidente del giorno;
- la nomina di due scrutatori;
- l’approvazione del verbale dell’ultima assemblea;
- la relazione dell’attività del comitato;
- il resoconto finanziario del cassiere;
- il rapporto dei revisori;
- l’approvazione dei conti;
- la nomina dei due revisori;
- eventuali.
Articolo 12:
L’assemblea straordinaria può essere convocata:
- dal comitato;
- da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto tramite l’inoltramento al comitato di una lettera contenente le motivazioni.
Articolo 13:
Il comitato si compone di un minimo di cinque membri, di cui un presidente, un segretario, un cassiere e due membri. Tutti aventi la qualità di soci del club.
Le decisioni del comitato vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Le dimissioni sono da inoltrare al presidente o al segretario in forma scritta con tre mesi di preavviso.
Articolo 14:
Il comitato si occupa di tutti gli affari dell’associazione sempre che gli stessi non siano di competenza dell’assemblea dei soci.
Esso allestisce preventivi e programmi, e s’incarica dell’organizzazione dell’attività. Esso rappresenta l’associazione verso i terzi.
A seconda delle necessità potranno essere costituiti gruppi di lavoro aperti a tutti i membri.
Il comitato si riunisce quando il presidente oppure almeno tre soci del comitato lo esigono.
Articolo 15:
Per quanto qui non espressamente contemplato fanno stato le disposizioni del CCS sulle associazioni.
Il presente statuto è stato letto ed approvato dall’assemblea costitutiva il 30.08.2001