Statuti
DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1:
Sotto la denominazione “Tisnowboarding Club” è costituita un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). Essa vuole essere apolitica, aconfessionale e senza alcun’scopo di lucro. Essa è affiliata con i suoi attivi alla Swiss Ski (Federazione svizzera di sci). |
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Articolo 2:
Lo scopo di tale associazione è di dare la possibilità ai suoi attivi di praticare dello sport, in modo particolare lo snowboard. Essa organizza manifestazioni atte a promuovere la pratica di questa disciplina. |
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Articolo 3:
Essa risponde dei propri debiti unicamente con il capitale presente e con le tasse annuali dei membri, che non sono tenuti a contribuire ulteriormente. Il capitale dell’associazione dev’essere depositato in un conto corrente (banca o posta) sotto la denominazione “Tisnowboarding Club”, al quale avranno accesso con doppia firma due membri del comitato. |
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Articolo 4:
La società si compone di soci attivi, i quali sono chiamati a contribuire con una tassa sociale annuale, stabilita ed approvata dall’assemblea generale dei soci. |
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Articolo 5:
L’espulsione dall’associazione avviene con motivazione grave tramite il comitato con una maggioranza dei 2/3. |
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Articolo 6:
La sede dell’associazione è fissata al seguente indirizzo: Tisnowboarding Club, Via San Gottardo 100, 6820 Balerna, Ticino, Svizzera. |
ORGANI DELLA SOCIETÀ
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Articolo 7:
Gli organi della società sono: - l’assemblea generale dei soci; - il comitato direttivo; - i revisori. |
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Articolo 8:
L’assemblea dei soci è l’organo superiore della società e prende tutte le decisioni non espressamente riservate per statuto ad altri organi. |
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Articolo 9:
L’assemblea dei soci è convocata dal comitato almeno una volta all’anno, preferibilmente in autunno, per essere poi pronti ad organizzare le attività invernali dell’associazione. |
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Articolo 10:
L’assemblea dei soci ha le seguenti competenze: - da scarico al comitato della gestione dell’esercizio approvando il rapporto della stagione passata. - Approva l’ammontare delle quote sociali. - Nomina annualmente il comitato e il presidente. - Prende posizione su proposte fatte dal comitato o da altri membri. - Approva gli statuti ed eventuali modifiche. - Avvalla lo scioglimento dell’associazione. |
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Articolo 11:
L’ordine del giorno dell’assemblea dei soci dovrà comprendere: - la nomina del presidente del giorno; - la nomina di due scrutatori; - l’approvazione del verbale dell’ultima assemblea; - la relazione dell’attività del comitato; - il resoconto finanziario del cassiere; - il rapporto dei revisori; - l’approvazione dei conti; - la nomina dei due revisori; - eventuali. |
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Articolo 12:
L’assemblea straordinaria può essere convocata: - dal comitato; - da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto tramite l’inoltramento al comitato di una lettera contenente le motivazioni. |
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Articolo 13:
Il comitato si compone di un minimo di cinque membri, di cui un presidente, un segretario, un cassiere e due membri. Tutti aventi la qualità di soci del club. Le decisioni del comitato vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Le dimissioni sono da inoltrare al presidente o al segretario in forma scritta con tre mesi di preavviso. |
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Articolo 14:
Il comitato si occupa di tutti gli affari dell’associazione sempre che gli stessi non siano di competenza dell’assemblea dei soci. Esso allestisce preventivi e programmi, e s’incarica dell’organizzazione dell’attività. Esso rappresenta l’associazione verso i terzi. A seconda delle necessità potranno essere costituiti gruppi di lavoro aperti a tutti i membri. Il comitato si riunisce quando il presidente oppure almeno tre soci del comitato lo esigono. |
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Articolo 15:
Per quanto qui non espressamente contemplato fanno stato le disposizioni del CCS sulle associazioni. Il presente statuto è stato letto ed approvato dall’assemblea costitutiva il 30.08.2001
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